Art. 7.
(Trattenimento del richiedente asilo).

      1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Egli può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato, in base alle disposizioni della presente legge, nei seguenti casi:

          a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o di

 

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identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

          b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

          c) in pendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

      2. Il trattenimento del richiedente asilo deve essere disposto nei seguenti casi:

          a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per aver eluso i controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizione di soggiorno irregolare;

          b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

      3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione, secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il medesimo regolamento determina il numero dei centri, le caratteristiche e le modalità della vigilanza effettuata dalle Forze dell'ordine, di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR. Nei centri di identificazione è comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso è altresì consentito agli avvocati e agli organismi e agli enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
      4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 è comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso è altresì consentito agli avvocati e agli organismi e agli enti di tutela dei

 

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rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Ove sia già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 9, comma 2.